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Credito di imposta beni strumentali: attenzione alla corretta dicitura in fattura.

  • Immagine del redattore: Pasquale Iovino
    Pasquale Iovino
  • 14 gen 2021
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 1 feb 2021

Credito di imposta beni strumentali: attenzione alla corretta dicitura in fattura.

Le imprese dislocate nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020, possono beneficiare del credito di imposta di misura variabile in base alla tipologia degli strumenti acquistati. Il credito di imposta spetta anche agli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2021, a condizione però che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Quanto sopra ai sensi della L. 160/2019 articolo 1 commi da 184 a 197.

La legge di stabilità 2021 (L. 178/2020 art. 1 commi da 1051 a 1063) ha prorogato l’agevolazione in parola per il periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2022 (cfr. altro post “Credito di imposta beni strumentali – Proroga a tutto il 31/12/2022) rendendo l’agevolazione maggiormente incisiva per questo biennio, ed in particolare per il periodo 16/11/2020 – 31/12/2021.


La documentazione necessaria per accedere all’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 5 ottobre 2020 due risposte a domande di interpello, la numero 438 e 439, volte a fornire gli attesi chiarimenti in modo da dirimere i dubbi in merito agli oneri documentali da possedere e conservare, per poter beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali.

La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone infatti, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

  • l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili;

  • la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019” (riferimenti di legge da modificarsi per i beni rientranti nella proroga temporale prevista dalla L. 178/2020).

Tale onere documentale si applica indistintamente a tutte le tipologie di beni agevolabili:

  • investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni);

  • investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 40%-20% in 5 anni);

  • investimenti in beni immateriali “stand alone” di cui al comma 190, dell’articolo 1 L. 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).


Regolarizzazione dei documenti e decadenza dall’agevolazione.

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno specificato che:

  • in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà, la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;

  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria, il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;

Se da un lato, dunque, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione, dall’altro lato indica le modalità operative per regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura sono le seguenti:

  • in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;

  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;

  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

 
 
 

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