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Il termine dei 60 giorni per le "osservazioni e richieste" si applica anche all'imposta di registro

  • Immagine del redattore: Pasquale Iovino
    Pasquale Iovino
  • 31 mag 2024
  • Tempo di lettura: 1 min



L’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente riconosciuto che il termine dei sessanta giorni previsti dall’art. 12 comma 7 della L.212/2000 (in vigore fino al 17/01/2024), in favore del contribuente per formulare le proprie “osservazioni e richieste” all’Amministrazione Finanziaria prima che questa emetta un successivo atto impositivo, si applica anche agli avvisi di liquidazione aventi ad oggetto l’imposta di registro. 



 
 
 

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